Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
Nello specifico, oltre alle imposte ipocatastali che si versano in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione, le aliquote e franchigie dell’imposta di successione sono:
4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).
Quindi per esempio, il figlio che riceve dal padre cespiti per un valore inferiore ad 1 milione di euro, non pagherà l’imposta di successione, pertanto le spese sostenute sono solo quelle relative alle imposte ipocatastali già pagate in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
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