F.A.Q.
Rispondiamo alle domande più comuni
Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali che saranno addebitate dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione di successione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Queste imposte sono sempre dovute nel caso di presenza di immobili e non sono da confondere con l’IMPOSTA DI SUCCESSIONE vera e propria che invece è calcolata e liquidata dall’Agenzia delle Entrate ed è soggetta a franchigie con aliquote riferite al grado di parentela.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”).
Per poter ottenere tale documento occorre barrare lo specifico campo presente nel “Frontespizio” della dichiarazione di successione; in questo caso sarà rilasciata in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata.
L’attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso. Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza.
Successivamente al riscontro dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, l’attestazione è resa disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione (contribuente o intermediario) nella sezione “Prelevare documenti” presente nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Si precisa che l’attestazione rimarrà disponibile al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione per sette giorni dalla prima richiesta di download. Successivamente la stessa potrà essere richiesta solo presso un qualunque ufficio territoriale.
L’attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta.
In via temporanea, in attesa che venga realizzata una specifica procedura on line, nel caso in cui si voglia chiedere una seconda o più attestazioni è possibile inviare telematicamente una dichiarazione sostitutiva (codice 2) avendo cura di azzerare le imposte, tasse e tributi automaticamente ricalcolati dalla procedura informatica nel quadro EF (qualora nella precedente dichiarazione siano stati indicati immobili), fatta eccezione per le somme dovute per il rilascio delle attestazioni (imposta di bollo e tributi speciali); in tal modo non sarà necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia.
L’attestazione, che viene rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica, è stampabile in modo da produrla agli istituti finanziari al fine di svincolare i rapporti intestati al defunto.
Qualora non si voglia esibire la dichiarazione per intero, in quanto potrebbe contenere dati che riguardano soggetti terzi o informazioni non necessarie rispetto a quelle che interessano per lo sblocco dei conti, non si deve richiedere l’attestazione in sede di presentazione della dichiarazione telematica, ma occorre rivolgersi presso un qualunque ufficio territoriale per ottenere l’estratto della dichiarazione stessa, pagando le relative somme dovute.
Nella dichiarazione telematica vanno indicati solo gli eredi accettanti. Gli atti di rinuncia devono essere allegati come documenti integrativi. Le quote vanno ricalcolate escludendo i rinunciatari. Per istruzioni ufficiali, consulta la pagina dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione di successione.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede, per valori ricevuti fuori franchigia, un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.
Il pagamento va effettuato tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare, con queste modalità:
almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:
l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Se un figlio rinuncia all’eredità, viene considerato come mai chiamato. La sua quota può essere devoluta ai suoi discendenti tramite il meccanismo della rappresentazione (art. 467 c.c.). Se anche i discendenti rinunciano, la linea ereditaria si estingue e la quota non si accresce agli altri eredi.
Con la presentazione della dichiarazione di successione, salvo casi particolari, verranno eseguite in automatico le volture catastali degli immobili indicati dopo specifici controlli e salvo diversa indicazione del dichiarante.
Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali-territorio dell’Agenzia.
La copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l’indicazione dell’ufficio territoriale competente è resa disponibile alla voce “Prelevare documenti” della sezione “Ricevute” dell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia; l’esito della domanda di volture catastali viene fornito nella sezione in cui sono disponibili le altre ricevute.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
Nello specifico, oltre alle imposte ipocatastali che si versano in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione, le aliquote e franchigie dell’imposta di successione sono:
4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).
Quindi per esempio, il figlio che riceve dal padre cespiti per un valore inferiore ad 1 milione di euro, non pagherà l’imposta di successione, pertanto le spese sostenute sono solo quelle relative alle imposte ipocatastali già pagate in sede di presentazione della dichiarazione di successione.
Sì. La rinuncia all’eredità deve essere formalizzata con atto pubblico o dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale, e successivamente registrata presso l’Agenzia delle Entrate. È un passaggio obbligatorio per la validità giuridica e fiscale della rinuncia.