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Consolidamento d’usufrutto

Cos’è l’usufrutto e come si estingue
L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui, che può trarre origine dalla legge, da atto negoziale (tra vivi o a causa di morte) oppure può essere acquisito per usucapione (uno dei modi di acquisto dei diritti reali).
Esso consiste nel diritto dell’usufruttuario di godere del bene appartenente ad altro soggetto, ovverosia il nudo proprietario, e di farne propri i frutti.
Tale diritto è intrasmissibile in via ereditaria e, difatti, non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
Invero, esso si estingue per morte dell’usufruttuario, oltreché per rinunzia, per prescrizione, per totale perimento del bene oggetto del diritto, per confusione (consolidamento in capo allo stesso soggetto sia del diritto di usufrutto che di quello di proprietà del medesimo bene) o per decorrenza del termine dell’usufrutto eventualmente stabilito nell’atto dal quale il diritto abbia tratto origine.
Ove l’usufrutto sia costituito in favore di una persona giuridica, la sua durata non può eccedere i trent’anni.
Essendo il diritto di usufrutto un diritto reale limitato su cosa altrui, la sua estinzione comporta il consolidamento, in capo al nudo proprietario, sia del diritto di proprietà che dell’usufrutto, venendo, così, detta proprietà a riespandersi in maniera piena e assoluta nella sfera giuridica del medesimo soggetto (quello che, originariamente, era il nudo proprietario).
Ebbene, nella prassi, gli effetti dell’estinzione dell’usufrutto sono definiti con differenti locuzioni, quali: consolidamento d’usufrutto, riunione d’usufrutto oppure ricongiungimento d’usufrutto.
Nel presente articolo, pertanto, si farà riferimento al “consolidamento d’usufrutto” per descrivere il fenomeno giuridico in discorso. 

Al fine di aggiornare i registri catastali, il consolidamento di usufrutto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, con voltura catastale, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di sanzioni.
Siffatta voltura catastale comporta la cancellazione del diritto di usufrutto con riferimento al cespite oggetto del diritto, e l’aggiornamento del diritto del nudo proprietario, che da “nuda proprietà” viene modificato in “proprietà”.

Usufrutto con o senza diritto di accrescimento
Nel caso in cui il diritto di usufrutto sia stato costituito in favore di più soggetti in maniera congiunta (tipico caso dei coniugi), viene in rilievo la figura dell’usufrutto congiuntivo.
In detta ipotesi, in effetti, la morte di uno degli usufruttuari non comporta l’estinzione del diritto di usufrutto, bensì l’accrescimento della quota dell’usufrutto del contitolare del diritto su cosa altrui.
Pertanto, l’estinzione del diritto di usufrutto verrà in essere solo con la morte dell’ultimo dei beneficiari.
Diversa è la fattispecie dell’usufrutto costituito in maniera disgiunta in favore di più soggetti.
Infatti, in tal caso, ciascun diritto di usufrutto segue un percorso parallelo e, ove venga meno uno dei diritti di usufrutto, si riespande parzialmente il diritto del nudo proprietario.

Al fine di rendere più fruibile l’argomento, si pongono i seguenti casi pratici.

Esempio 1 (con diritto di accrescimento)
1) USUFRUTTO CONGIUNTIVO, CON DIRITTO DI ACCRESCIMENTO:
Ipotesi di usufrutto congiuntivo, in favore di due soggetti contitolari del diritto, quali ad esempio, due coniugi, che riservano per sé l’usufrutto trasmettendo ad un solo figlio la nuda proprietà:

Dati catastali:
CONIUGE “A”: Usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2 ;
CONIUGE “B”: Usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2.
FIGLIO: Nuda proprietà per 1/1;

Alla morte del CONIUGE “A” si provvede alla voltura per accrescimento di usufrutto, così procedendo a volturare:
FIGLIO: Nuda proprietà per 1/1 ;
CONIUGE “B”(superstite): Usufrutto per 1/1.

Il coniuge “B” superstite, vantando l’usufrutto con diritto di accrescimento, alla morte del coniuge “A” vede accrescere la propria quota.
Il suo diritto passa da “usufrutto con diritto di accrescimento 1/2” ad “usufrutto 1/1”, mentre il diritto del figlio rimane quale “nuda proprietà 1/1”.
Successivamente, alla morte del CONIUGE “B”, si procede con una seconda voltura per consolidamento di usufrutto, mutando, così, il diritto del figlio da “nuda proprietà per 1/1” a “proprietà 1/1”:

Esempio 2 (senza diritto di accrescimento)
Ipotesi di usufrutto non congiuntivo, in favore di due soggetti, quali ad esempio, due coniugi, che riservano per sé l’usufrutto trasmettendo ad un solo figlio la nuda proprietà.

Dati catastali:
CONIUGE “A”: Usufrutto per 1/2 ;
CONIUGE “B”: Usufrutto per 1/2.
FIGLIO: Nuda proprietà per 1/1 ;

Alla morte del CONIUGE “A” si procede alla voltura per consolidamento della sua quota di usufrutto con la corrispondente nuda proprietà del figlio.

Di talché, i dati catastali saranno variati nel modo seguente:
FIGLIO: Nuda proprietà per 1/2 e proprietà per 1/2;
CONIUGE “B” (superstite): Usufrutto per 1/2.

Il CONIUGE “B” superstite, godendo dell’usufrutto senza diritto di accrescimento, alla morte del coniuge non vede accrescere la sua quota, rimanendo “usufruttuario per 1/2”, mentre il figlio diviene nudo proprietario per 1/2 e pieno proprietario per l’altro 1/2 (consolidamento parziale).
Successivamente, alla morte del CONIUGE “B” superstite, si provvede ad una seconda voltura per consolidamento di usufrutto, portando così il diritto del figlio da “nuda proprietà per 1/1” a “proprietà 1/1”.

Costi di presentazione della voltura catastale
I costi che il nudo proprietario (o l’usufruttuario ai fini dell’accrescimento) dovrà sostenere per la presentazione della voltura catastale ammontano complessivamente ad euro 71,00, così dettagliati:
– 55,00 euro a titolo di tributo speciale catastale;
– 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda di volturazione.

Ad ogni modo, per eseguire la pratica di consolidamento d’usufrutto, potrebbero essere necessarie più “volture”, in quanto l’Agenzia delle Entrate distingue le volture prima per “comune” e, poi, per “terreni e fabbricati”. 

Ad esempio, Mario era nudo proprietario e si accinge a volturare in diritto di proprietà i seguenti immobili: 

– 2 fabbricati in Milano;
– 4 terreni in Milano;
– 2 fabbricati in Roma;
– 1 terreno in Roma;
– 1 terreno a Napoli;

Ne consegue che le volture soggette a tributo sono in totale 5, ossia:

  1. 2 volture nel comune di Milano (una voltura per i fabbricati e una per i terreni);
  2. 2 volture nel comune di Roma (una voltura per fabbricati e una per un terreno);
  3. 1 voltura per il terreno di Napoli.

Per cui, i costi che Mario sarà tenuto a sostenere per le volture in commento ammontano a complessivi euro 355,00 (5 volture per euro 71,00 cadauna).

DOCUMENTI NECESSARI
Ai fini della voltura catastale sono necessari i seguenti documenti:

  • Certificato o estratto di morte (o autocertificazione)
  • Copia del documento di d’identità e tessera sanitaria del firmatario e del de cuius;
  • Visure catastali (me ne posso occupare io con un piccolo sovrapprezzo)