Blog
Cos’è il certificato successorio europeo?
- Gennaio 10, 2022
- Pubblicato da: admin
- Categoria: Blog
IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO
Nell’ordinamento giuridico italiano, la dichiarazione di successione è una atto dichiarativo che gli eredi e/o legatari di un deceduto sono obbligati a presentare, salve alcune deroghe, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, entro 12 mesi dalla morte del de cuius, e consiste in un adempimento prevalentemente fiscale.
Ad ogni modo, può accadere che nell’ambito della successione ricorrano taluni elementi di connessione con ordinamenti giuridici esteri, quali, a titolo esemplificativo:
– cittadinanza estera del de cuius;
– residenza estera del de cuius;
– titolarità di beni siti all’estero.
Ebbene, in tali fattispecie, ai fini dell’adempimento della pratica di successione, è necessario avere riguardo alle diverse discipline normative nazionali coinvolte.
Per armonizzare la regolamentazione dell’istituto sul piano europeo, ad ogni modo, è stata introdotta una normativa ad hoc, avente ad oggetto le successioni transfrontaliere ed istitutiva del Certificato Successorio Europeo.
In particolare, vengono in rilievo il Regolamento europeo n. 650/2012, il Regolamento di esecuzione n. 1329/2014 e la Legge europea 2013-bis, n. 161/2014.
- Il Regolamento europeo n. 650 del 2012 e e l’introduzione del Certificato Successorio Europeo.
In considerazione della oramai costante necessità di valutare le posizioni successorie transfrontaliere, il Legislatore europeo ha emanato il Regolamento Europeo n. 650/2012, relativo “alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”.
Il Regolamento ha la finalità di disciplinare, in modo chiaro ed uniforme, le questioni che possano insorgere in materia di successioni transnazionali, a causa delle differenze normative esistenti nei diversi Stati europei.
Nello specifico, il Regolamento si pone lo scopo di superare le diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza giurisdizionale o la legge applicabile, eliminando la molteplicità delle Autorità che possono essere adite nell’ambito di una successione internazionale, nonché di ovviare alla frammentazione delle successioni che abbiano elementi di collegamento con più ordinamenti.
L’Unione Europa, quindi, ha scelto un “regime unitario” della successione, individuando, come regola generale, sia per l’individuazione della giurisdizione che della legge applicabile, la residenza abituale del defunto al momento del decesso.
In effetti, la residenza abituale del dante causa coincide, solitamente, con il luogo ove si trovano la maggior parte dei beni del defunto al momento dell’apertura della successione, sicché il criterio in discorso ha un collegamento certamente più immediato con la successione.
Inoltre, il Regolamento ha istituito il Certificato Successorio Europeo, che richiama la figura della Dichiarazione di successione italiana, sebbene spieghi effetti differenti rispetto a quest’ultima.
- La legge e la giurisdizione applicabili alla successione transfrontaliera.
Dunque, il Regolamento Europeo, entrato in vigore dal 17 agosto 2015, estende la sua applicazione a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, afferenti a “qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima”.
L’art. 1, però, esclude espressamente gli aspetti connessi alla materia fiscale ed alla materia amministrativa di diritto pubblico.
Resta, pertanto, di competenza del Legislatore nazionale la determinazione dell’importo dell’imposta di successione oltreché l’iscrizione dei beni della successione nei registri immobiliari e qualsiasi altra forma pubblicitaria.
In tema di legge applicabile alla successione transfrontaliera, l’art. 21 del Regolamento così dispone:
“Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato”.
Resta, comunque, salva la possibilità di sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui il disponente abbia la cittadinanza al momento della scelta, ma tale scelta deve essere effettuata in modo espresso dal de cuius, a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa morte, o risultare dalle clausole di tale disposizione.
Inoltre, la validità sostanziale della disposizione di scelta, comunque revocabile o modificabile, è disciplinata dalla normativa dello Stato oggetto della scelta medesima (art. 22 del Regolamento).
- Altre disposizioni del Regolamento Europeo.
Il Regolamento n. 650/2012 si occupa, altresì, al Capo IV, di disciplinare le procedure applicabili in caso di contestazione.
Infatti, malgrado le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, può accadere che sorgano contestazioni di qualsiasi genere, che il Regolamento si propone di dirimere.
Inoltre, il Capo V riconosce che un atto pubblico redatto in uno Stato membro riveste, in un altro Stato membro, la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Detto Capo V, poi, regolamenta anche l’esecutività delle transazioni giudiziarie.
- Il Certificato Successorio Europeo e la relativa disciplina.
Come precedentemente affermato, il Regolamento Europeo n. 650/2012 ha istituito il Certificato Successorio Europeo, disciplinando l’istituto agli articoli da 62 a 73.
Il Certificato Successorio Europeo, il cui uso non è obbligatorio, è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69, anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.
Peraltro, esso produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Gli effetti di che trattasi sono riconducibili alla natura di atto pubblico del Certificato, il quale fa fede delle attestazioni in esso contenute.
Per tali ragioni, al Certificato è riconosciuto un particolare valore giuridico in tutti i Paesi membri, in quanto costituisce prova legale di tutto quanto è in esso indicato, ed è utilizzabile anche ai fini delle trascrizioni ed iscrizioni in pubblici registri.
Invero, “si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso” (art. 69 del Regolamento).
Ad ogni buon conto, il Certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.
Pertanto, nel caso dello Stato italiano, resta salva l’applicazione delle norme in tema di Dichiarazione di successione.
La funzione del Certificato è quella di consentire agli eredi, ai legatari e agli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità di far valere la loro qualità in un altro Stato membro o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
Infatti, detto documento permette di dimostrare i seguenti elementi:
- la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
- l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- i poteri della persona indicata nel Cerrtificato quale incaricata di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
Tale Certificato, che dovrà essere automaticamente riconosciuto nei Paesi vincolati dalla norma, riveste, però, esclusivamente efficacia probatoria (non si tratta, dunque, di titolo con efficacia esecutiva).
Secondo l’art. 68 del Regolamento del 2012, il Certificato deve contenere:
– il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio;
– il numero di riferimento del fascicolo;
– gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
– la data del rilascio;
– le generalità del richiedente;
– le generalità del defunto;
– le generalità dei beneficiari;
– i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime equivalente;
– la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
– l’indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità;
– se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia alla stessa;
– la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
– l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
– le restrizioni ai diritti degli eredi e, se del caso, dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o disposizione a causa di morte;
– i poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore dell’eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.
4.1. Il contenuto del Certificato Successorio Europeo. I diversi moduli previsti dal Regolamento esecutivo.
Con Regolamento di esecuzione UE n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 sono stati istituiti i moduli di cui al Regolamento n. 650/2012 per definire il contenuto del Certificato Successorio Europeo.
Tali moduli sono i modelli uniformi predisposti ai fini della emissione del Certificato Successorio Europeo.
Più dettagliatamente, i moduli previsti dal Regolamento esecutivo sono i seguenti:
- MODULO 1: modulo da utilizzare per l’attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012.
- MODULO 2: modulo da utilizzare per l’attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 650/2012.
- MODULO 3: modulo da utilizzare per l’attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di successioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.
- MODULO 4: modulo da utilizzare per la domanda di certificato successorio europeo di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 650/2012.
- MODULO 5: modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 650/2012.
4.2. Autorità competente alla emanazione del Certificato Successorio Europeo.
Ulteriore apparato normativo in materia di Certificato Successorio Europeo è costituito dalla Legge Europea 2013-bis, n. 161/2014.
Ai sensi dell’art. 32 della citata Legge, l’Italia conferisce il potere alla emanazione del Certificato ai Notai, individuati come unica autorità competente a emettere il Certificato Successorio su richiesta degli interessati.
Il Notaio, quindi, dovrà conservare l’originale del Certificato emesso, e rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse
In caso di reclamo, la competenza è attribuita al Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui risiede il Notaio.