Blog
Le donazioni dirette e indirette e la disciplina applicabile
- Gennaio 10, 2022
- Pubblicato da: admin
- Categoria: Blog
1. Il contratto di donazione. Donazioni dirette ed indirette.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità (animus donandi), una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un proprio diritto, presente nel patrimonio o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
La donazione, se non di modico valore, è un negozio solenne e richiede necessariamente l’atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni.
Requisito indefettibile del donante è la piena capacità di disporre dei propri diritti.
Pertanto, non possono compiere donazioni: – minorenni ed inabilitati (ad eccezione delle donazioni “obnuziali”); – interdetti; – incapaci naturali.
In generale, possono essere oggetto di donazione tutti i beni, ad eccezione dei beni futuri e dei beni altrui, non presenti nel patrimonio del donante .
La donazione, poi, può assumere diverse vesti.
Infatti, l’atto di donazione può estrinsecarsi in maniera diretta e, altresì, indiretta (cd. liberalità atipiche).
Nello specifico, mentre nella donazione diretta l’atto assume la forma della donazione e la “causa” (funzione socio-economica) del negozio giuridico consiste nel compimento di una liberalità nei confronti del beneficiario dell’atto, la donazione indiretta si attua mediante il compimento di un atto differente dal tipico contratto di donazione, cui è correlata una liberalità che è solo uno degli effetti conseguenti all’atto posto in essere e non già la sua “causa”.
Per cui, la donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso (cd. negozio mezzo) che produce, unitamente all’effetto diretto che gli è proprio, l’effetto indiretto dell’arricchimento senza corrispettivo del destinatario della liberalità.
Ad esempio, l’intestazione di beni ad altro soggetto concretizza una modalità per attuare l’arricchimento del terzo senza adoperare l’istituto della donazione.
Essa si realizza mediante diverse modalità operative, quali: – l’intestazione del bene al terzo; – la consegna del denaro al terzo con il quale provvedere ad acquistare un bene; – il pagamento di un debito altrui.
Altre tipologie di donazione indiretta sono le seguenti:
– la rinunzia abdicativa ad un diritto, fatta, cioè, senza corrispettivo;
– la remissione del debito;
– il contratto a favore di terzo, per far acquistare al terzo un diritto;
– l’adempimento del terzo di un obbligo altrui;
– la donazione mista, come la vendita a prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore del bene.
Ebbene, a questo tipo di donazioni si applica la disciplina normativa prescritta per il contratto di donazione diretta.
Resta fermo, comunque, che le suddette operazioni costituiscono donazioni indirette solo se compiute per spirito di liberalità, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina applicabile.
2. La donazione e la sua funzione anticipatoria della successione. La collazione.
Il contratto di donazione, dunque, per la sua natura liberale, esplica spesso i suoi effetti in funzione anticipatoria della successione, essendo sovente utilizzato dal futuro de cuius per anticipare, a favore dei propri congiunti, dei trasferimenti che, altrimenti, avverrebbero mortis causa.
Ad ogni modo, il nostro ordinamento riserva a determinati congiunti del dante causa (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari ” o “eredi necessari”) una precisa quota dell’asse ereditario, che non può essere lesa né da disposizioni testamentarie né da atti di liberalità inter vivos.
Infatti, ove vi fosse una lesione della quota dei legittimari, essi sarebbero legittimati ad esperire l’azione di riduzione.
Inoltre, al fine di consentire la parità di trattamento nel calcolo delle quote tra i successori del defunto, la legge prevede che alcune categorie di eredi debbano imputare alla propria quota di riserva le donazioni già ricevute in vita dal de cuius.
In particolare, la collazione è l’atto con il quale i discendenti ed il coniuge che accettano l’ eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione ai fini del calcolo delle quote di spettanza e della successiva divisione dell’eredità.
Si tratta di un istituto prodromico alla divisione, fondato sulla presunzione che il de cuius, eseguendo donazioni in vita, non avesse comunque inteso alterare il trattamento stabilito per testamento o per successione legittima ai propri eredi, ma solo dare un “anticipo” sulla futura quota ereditaria.
Ora, la collazione differisce sia dalla riunione fittizia che dalla imputazione ex se, prevista dall’art. 564 c.c..
In effetti, la riunione fittizia è una mera operazione contabile, funzionale all’accertamento della lesione della quota di legittima, mentre la collazione comporta un effettivo incremento dell’asse ereditario da dividere.
Invece, l’imputazione ex se consiste nella imputazione del donatum alla quota di legittima del donatario.
Essa è condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione, che potrà essere azionata solo ove gli atti dispositivi del de cuius abbiano intaccato i diritti necessari dell’erede calcolati tenendo conto del bene donato.
Oggetto della collazione sono tutte le donazioni, sia dirette che indirette, comprese, dunque, quelle di modico valore (art. 783 c.c.) e quelle remuneratorie (art. 770 c.c.).
Ad ogni buon conto, ai sensi dell’art. 742 c.c., non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di istruzione, salvo che eccedano notevolmente la misura ordinaria, sempre avendo riguardo all’ambiente socio-culturale di riferimento.
L’erede può essere, altresì, esonerato dalla collazione mediante la dispensa operata in tal senso dal dante causa, la quale è un negozio giuridico che può risultare da testamento ovvero da una dichiarazione annessa alla donazione stessa.
3. Il calcolo della quota di legittima e la sua tutela giudiziaria. L’azione di riduzione.
Operativamente, per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono, poi, fittiziamente i beni di cui era stato disposto a titolo di donazione, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ai fini della riunione fittizia, peraltro, non si calcolano le spese di mantenimento e di educazione dei figli, nonché quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie per abbigliamento e nozze.
Si tiene conto, invece, delle spese di avviamento ad un’attività professionale, il pagamento di premi di assicurazione sulla vita, ovvero il pagamento di debiti.
Il conferimento dei beni deve può avvenire in due modalità:
– ove il bene donato sia un immobile, l’erede è tenuto a conferire il bene in natura (secondo il suo valore alla data di apertura della successione);
– nel caso in cui il bene donato sia un bene mobile, questo deve essere imputato per valore.
Laddove si riscontri la lesione della quota di legittima (per effetto di atti di disposizione inter vivos o mortis causa posti in essere dal de cuius), detta quota (determinata con la riunione fittizia dell’attivo ereditario) deve essere reintegrata con l’azione di riduzione, idonea a far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni lesive e far sì che il legittimario ottenga la restituzione della sua quota di riserva.
Può, infatti, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari.
In questo caso, comunque, sia il testamento che le donazioni restano atti validi ed efficaci.
Tuttavia, l’erede legittimo pretermesso o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che ledono la sua quota di legittima, fino ad ottenere la quota spettante.
In concreto, qualora si agisca in riduzione, si riducono primariamente, in maniera proporzionale, le disposizioni testamentarie e, solo successivamente, si riducono le donazioni, partendo dalla più recente e via via risalendo a quelle precedenti.
Tale azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione.
Ne consegue che una donazione lesiva non può essere impugnata decorsi dieci anni dalla morte del donante.
3.1. L’azione di restituzione e la tutela dei terzi acquirenti.
Nel caso in cui sia disposta dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto.
È chiaro, però, che la tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti che abbiano, nelle more, acquistato (a titolo oneroso o gratuito) diritti sul bene da parte del donatario.
A tal fine, l’ordinamento predispone, in favore del legittimario, l’azione di restituzione, esperibile nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato ovvero titolari di diritti limitati sul medesimo (ad esempio, diritti di usufrutto e ipoteca).
Resta, comunque, salva la facoltà del soggetto obbligato alla restituzione di liberarsi dalla relativa obbligazione attraverso la corresponsione di una somma di denaro equivalente al valore del bene.
Preme precisare che i diritti dei terzi sul bene immobile donato sono inoppugnabili decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, per espressa previsione degli articoli 561 e 563 c.c. e coerentemente con l’istituto della prescrizione acquisitiva.
Il decorso del suddetto termine ventennale resta, però, sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
L’opposizione perde, comunque, effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Giova sottolineare che il diritto di opposizione è rinunziabile, ma la rinuncia all’opposizione non costituisce rinuncia all’azione di riduzione.
Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa né prestando il loro assenso alla donazione.
Per vero, essi possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta una volta che il donante sia morto.
4. Donazioni e imposta di successione.
Le donazioni effettuate in vita dal de cuius assumono, tra l’altro, anche rilevanza in fase di liquidazione fiscale delle imposte di successione, in quanto la loro individuazione e valorizzazione è necessaria per valutare la eventuale avvenuta parziale o totale erosione della franchigia spettante a certe categorie di soggetti.
Più precisamente, il computo della franchigia deve avvenire sulla scorta del regime fiscale vigente ratione temporis, in base al valore della donazione all’epoca dell’atto.
Detto valore deve essere poi attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.